LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il titolo V della parte II della Costituzione, ha ridefinito le competenze legislative tra Stato e regioni. Visto il protocollo generale d'intesa predisposto dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale e' stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Visti i protocolli d'intesa stipulati tra l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e le regioni e le province autonome per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una Sezione centrale ed in Sezioni regionali aventi sede presso le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano. Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», il quale prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attivita' di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali. Visto l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Visto l'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 113/2007, secondo il quale la Sezione centrale dell'Osservatorio - avvalendosi delle Sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento di tutti i compiti ivi richiamati, oltre a quelli previsti da altre norme - provvede, tra l'altro, alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici e garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni. Visto l'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Visto l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale i dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle Sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla Sezione centrale. Visti gli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo n. 163/2006 nei quali e' stabilito, tra l'altro, che gli avvisi e i bandi di gara, i risultati della procedura di affidamento e gli avvisi di pre-informazione inerenti ai contratti pubblici sono pubblicati, altresi', sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio ed il successivo art. 253 il quale, al comma 10 specifica che sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al richiamato decreto ministeriale, laddove e' chiarito, peraltro, che la pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara di ambito statale e/o di interesse nazionale avviene sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture, mentre per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale, la relativa pubblicazione avviene sugli appositi siti internet predisposti dalle regioni e dalle province autonome. In caso di mancata attivazione da parte delle regioni o delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate pubblicano sul sito del Ministero delle infrastrutture. Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale. Viste le linee guida CNIPA per il sistema pubblico di cooperazione dell'ottobre 2004. Considerata la necessita' di pervenire a forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione delle innovazioni normative sopra richiamate e dei profili problematici evidenziatesi in fase di prima applicazione della disciplina di riferimento. Considerato che tale cooperazione, nel rispetto del dettato costituzionale, deve tendere a soddisfare precipuamente i bisogni di conoscenza e di indirizzo dei soggetti preposti alle diverse attivita' e contestualmente semplificare e coordinare le procedure e gli adempimenti in capo ai soggetti vigilati, adottando modalita' di dialogo e di interscambio tra procedure informatiche facenti capo all'Autorita' ed alle regioni e province autonome e ricorrendo per quanto possibile, nell'ambito della realizzazione di un sistema informativo integrato, al riuso del software esistente secondo le linee guida CNIPA. Considerata la correlata necessita' di adeguare il vigente protocollo generale d'intesa tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni di legge intervenute, ed in particolare ai disposti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni ed integrazioni. Tenuto conto degli ordinamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti nelle materie di cui al presente protocollo. Tutto quanto sopra visto e considerato, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella persona del suo Presidente, prof. Luigi Giampaolino, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona del suo presidente, on. Linda Lanzillotta, sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa Art. 1. Finalita' 1. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a cooperare per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni a ciascuno attribuiti dalla normativa sui contratti pubblici, secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti. 2. Il presente accordo e' finalizzato, in particolare, a realizzare forme stabili di cooperazione, ridefinendo i modi ed i protocolli della articolazione territoriale dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla scorta delle linee di indirizzo e direttive strategiche definite di concerto tra i soggetti sottoscrittori. 3. L'accordo disciplina, altresi', i rapporti tra la Sezione centrale dell'Osservatorio e le Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome, provvedendo a definire, in coerenza con il dettato normativo vigente, i rispettivi modi e protocolli operativi.