LA CONFERENZA PERMANENTE
    PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                       DI TRENTO E DI BOLZANO

  Vista   la   legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3  che,
modificando  il  titolo  V  della  parte  II  della  Costituzione, ha
ridefinito le competenze legislative tra Stato e regioni.
  Visto  il  protocollo  generale d'intesa predisposto dall'Autorita'
per  la vigilanza sui lavori pubblici sul quale e' stato acquisito in
data  16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza permanente tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  ai sensi dell'art. 4,
comma 14,   della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni.
  Visti  i  protocolli  d'intesa  stipulati  tra  l'Autorita'  per la
vigilanza sui lavori pubblici e le regioni e le province autonome per
la   definizione   dell'articolazione  dell'Osservatorio  dei  lavori
pubblici  in una Sezione centrale ed in Sezioni regionali aventi sede
presso le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 «Codice
dei  contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture», il
quale  prevede  che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994,
n.  109,  assume  la  denominazione di Autorita' per la vigilanza sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture, estendendo la
propria attivita' di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi
e forniture nei settori ordinari e speciali.
  Visto  l'art.  7,  comma 1  del decreto legislativo n. 163/2006, il
quale prevede che nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, composto
da  una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le
regioni  e  le  province  autonome.  I  modi  e  i  protocolli  della
articolazione  regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  Visto  l'art.  7,  comma 3  del decreto legislativo n. 163/2006, il
quale  prevede  che  l'Osservatorio,  in collaborazione con il CNIPA,
opera   mediante  procedure  informatiche,  sulla  base  di  apposite
convenzioni,  anche  attraverso collegamento con gli analoghi sistemi
della  Ragioneria  generale  dello  Stato, del Ministero del lavoro e
della   previdenza  sociale  e  degli  altri  Ministeri  interessati,
dell'Istituto   nazionale   di   statistica   (ISTAT),  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale (INPS), dell'Istituto nazionale
per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle
regioni,   dell'Unione  province  d'Italia  (UPI),  dell'Associazione
nazionale   comuni   italiani  (ANCI),  delle  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  delle  casse edili, della
CONSIP.
  Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, cosi'
come   modificato   dall'art.  1,  comma 1,  lettera a)  del  decreto
legislativo  n.  113/2007,  secondo  il  quale  la  Sezione  centrale
dell'Osservatorio  -  avvalendosi  delle Sezioni regionali competenti
per  territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento  di  tutti  i  compiti  ivi  richiamati,  oltre  a quelli
previsti da altre norme - provvede, tra l'altro, alla raccolta e alla
elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su
tutto  il  territorio  nazionale,  promuove  la  realizzazione  di un
collegamento  informatico  con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni,  al  fine  di  acquisire  informazioni  in  tempo  reale sui
contratti  pubblici  e  garantisce l'accesso generalizzato, anche per
via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.
  Visto  l'art.  7,  comma 8  del  decreto  legislativo  n. 163/2006,
secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti  a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di  importo
superiore a 150.000 euro:
    a) entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'aggiudicazione  o  di
definizione   della   procedura  negoziata,  i  dati  concernenti  il
contenuto  dei  bandi,  dei  verbali  di  gara,  i soggetti invitati,
l'importo  di  aggiudicazione,  il  nominativo dell'affidatario e del
progettista;
    b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data  del  loro  compimento  ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento   e   l'ultimazione   dei   lavori,  servizi,  forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
  Visto  l'art.  7,  comma 9,  del  decreto  legislativo n. 163/2006,
secondo  il  quale  i  dati  di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse  regionale,  provinciale  e  comunale, sono comunicati alle
Sezioni  regionali  dell'Osservatorio che li trasmettono alla Sezione
centrale.
  Visti  gli  articoli 66,  122  e  124  del  decreto  legislativo n.
163/2006  nei  quali  e'  stabilito,  tra l'altro, che gli avvisi e i
bandi  di  gara,  i  risultati  della  procedura di affidamento e gli
avvisi  di  pre-informazione  inerenti  ai  contratti  pubblici  sono
pubblicati,  altresi',  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di cui al decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso
l'Osservatorio  ed  il  successivo  art.  253  il  quale, al comma 10
specifica  che  sino  alla  entrata  in funzione del sito informatico
presso  l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul
sito  informatico  di cui al richiamato decreto ministeriale, laddove
e'  chiarito,  peraltro,  che la pubblicazione dei bandi ed avvisi di
gara  di  ambito  statale e/o di interesse nazionale avviene sul sito
predisposto   dal  Ministero  delle  infrastrutture,  mentre  per  le
amministrazioni  che  realizzano  opere  di  interesse  regionale, la
relativa   pubblicazione   avviene   sugli   appositi  siti  internet
predisposti  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome. In caso di
mancata  attivazione da parte delle regioni o delle province autonome
del  sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate
pubblicano sul sito del Ministero delle infrastrutture.
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 recante il
codice in materia di protezione dei dati personali.
  Visto  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice
dell'amministrazione digitale.
  Viste  le linee guida CNIPA per il sistema pubblico di cooperazione
dell'ottobre 2004.
  Considerata  la necessita' di pervenire a forme stabili ed efficaci
di  cooperazione  tra  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti
pubblici  di  lavori,  servizi e forniture e le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  ragione  delle innovazioni
normative  sopra  richiamate e dei profili problematici evidenziatesi
in fase di prima applicazione della disciplina di riferimento.
  Considerato   che  tale  cooperazione,  nel  rispetto  del  dettato
costituzionale,  deve tendere a soddisfare precipuamente i bisogni di
conoscenza   e  di  indirizzo  dei  soggetti  preposti  alle  diverse
attivita'  e contestualmente semplificare e coordinare le procedure e
gli  adempimenti in capo ai soggetti vigilati, adottando modalita' di
dialogo  e  di  interscambio  tra procedure informatiche facenti capo
all'Autorita'  ed  alle  regioni e province autonome e ricorrendo per
quanto  possibile,  nell'ambito  della  realizzazione  di  un sistema
informativo  integrato,  al  riuso  del software esistente secondo le
linee guida CNIPA.
  Considerata   la   correlata  necessita'  di  adeguare  il  vigente
protocollo  generale  d'intesa  tra  l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi e forniture e la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  di  Bolzano  alle  disposizioni  di  legge
intervenute,  ed  in  particolare  ai  disposti  di  cui  al  decreto
legislativo  12 aprile  2006,  n.  163 «Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni
ed integrazioni.
  Tenuto  conto  degli  ordinamenti  delle  regioni  e delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e delle leggi regionali e delle
province   autonome   vigenti   nelle  materie  di  cui  al  presente
protocollo.
               Tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di lavori,
servizi  e  forniture,  nella persona del suo Presidente, prof. Luigi
Giampaolino,
                                  e

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, nella persona del suo
presidente, on. Linda Lanzillotta,
                      sottoscrivono il presente

                         Protocollo d'intesa

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1. L'Autorita'  per  la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture e le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  si  impegnano  a  cooperare per l'assolvimento dei compiti e
delle  funzioni  a  ciascuno attribuiti dalla normativa sui contratti
pubblici, secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti.
  2. Il presente accordo e' finalizzato, in particolare, a realizzare
forme  stabili  di  cooperazione,  ridefinendo i modi ed i protocolli
della  articolazione  territoriale  dell'Osservatorio  dei  contratti
pubblici  di  lavori, servizi e forniture sulla scorta delle linee di
indirizzo e direttive strategiche definite di concerto tra i soggetti
sottoscrittori.
  3. L'accordo  disciplina,  altresi',  i  rapporti  tra  la  Sezione
centrale  dell'Osservatorio e le Sezioni regionali aventi sede presso
le  regioni  e  le  province  autonome,  provvedendo  a  definire, in
coerenza  con  il  dettato  normativo  vigente,  i  rispettivi modi e
protocolli operativi.